PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le case farmaceutiche hanno l'obbligo di stampare sulle confezioni dei medicinali che contengono sostanze pericolose per chi guida autoveicoli e motoveicoli un segnale di pericolo ben visibile e una scritta con caratteri di facile lettura in cui si indica che il medicinale può essere pericoloso per la guida di autoveicoli e di motoveicoli.

Art. 2.

      1. Nel caso in cui una casa farmaceutica non provveda a segnalare il pericolo per la guida sulle confezioni dei medicinali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, e l'assunzione di uno di tali medicinali provochi un incidente, il conducente dell'autoveicolo o del motoveicolo, che ha cagionato l'incidente, o i suoi parenti entro il quarto grado, in caso di decesso del conducente, ovvero le persone vittime dell'incidente o i loro parenti entro il quarto grado, possono agire in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti della casa farmaceutica inadempiente.

Art. 3.

      1. Il risarcimento dei danni previsto dall'articolo 2 della presente legge è determinato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.

Art. 4.

      1. Il medico e il farmacista, secondo il rispettivo ambito di competenza, sono tenuti

 

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a comunicare al paziente, all'atto della prescrizione o della vendita di un medicinale, che lo stesso contiene sostanze pericolose per la guida di autoveicoli e di motoveicoli.
      2. Qualora ometta la comunicazione di cui al comma 1, il medico o il farmacista è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.500 euro.